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Prima Casa – Bonus Fiscale 2019

Novità bonus fiscale per il 2019 acquisto prima casa

A chi spetta bonus prima casa 2019? Per accedere alle agevolazioni acquisto prima casa, occorre essere in possesso di determinati requisiti.

Vediamo quindi quali sono i requisiti bonus prima casa 2019:

1) Agevolazioni acquisto prima casa 2019 requisito della categoria catastale immobile:

Per fruire delle agevolazioni acquisito prima casa, l’immobile non deve essere rientrare nelle categorie catastali: A1, A8 e A9. In sede di stipula dell’atto di trasferimento dell’abitazione, il contribuente oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per usufruire dell’agevolazione, deve dichiarare anche la classificazione dell’immobile, in quanto solo alcune categorie catastali,  possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, le sole categorie che beneficiano delle agevolazioni prima casa sono:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).

2) Agevolazioni acquisto prima casa 2019: la residenza:

L’immobile per fruire delle agevolazioni prima casa deve trovarsi nello stesso Comune, in cui il beneficiario delle agevolazioni, stabilisce la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. La volontà a trasferire la residenza entro il tempo previsto, deve essere, pertanto, dichiarata formalmente da chi acquista, pena la decadenza dei benefici, nell’atto di acquisto dell’immobile.

A tale proposito, ricordiamo che ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio si considera ufficialmente effettuato, nella data in cui l’acquirente rende la dichiarazione di trasferimento al Comune.

Spettano comunque le agevolazioni prima casa, anche se:

  • l’immobile si trova in un altro Comune, dove però l’acquirente, svolge una qualche attività, non per forza remunerativa, ma anche di studio o volontariato;
  • l’acquirente, è stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel Comune in cui ha sede o l’attività l’azienda per cui lavora;
  • l’acquirente è un cittadino italiano che si è trasferito all’estero. In questo caso, la condizione di emigrato può essere dimostrata mediante il certificato di iscrizione all’AIRE o un’autocertificazione resa nell’atto di acquisto.

3) Per beneficiare e richiedere le agevolazioni prima casa, inoltre, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto:

  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di un’altra abitazione ubicata nello stesso comune dove si trova l’immobile oggetto delle agevolazioni. Con la legge di stabilità 2016, questo requisito è cambiato, ora è possibile ottenere agevolazioni fiscali, purché la vecchia casa sia stata acquistata con le agevolazioni.
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Tale requisito però, è stato modificato ed ora c’è la possibilità per i contribuenti di poter acquistare un nuovo immobile con i benefici prima casa, a patto che il vecchio immobile agevolato, sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. Nel caso in cui tale condizione non si realizzi, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d’imposta.