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Bonus facciate 2020: novità sul bonus del 90% per ristrutturazioni edili

L’articolo 1, comma da 219 a 224, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha introdotto una nuova detrazione Irpef denominata “bonus facciate”.
Una nuova agevolazione fiscale viene introdotta con la Legge di Bilancio, è il cosiddetto Bonus Facciate 2020 che prevede un credito fiscale del 90% della spesa sostenuta per il rifacimento della facciata del condominio o della propria abitazione.

cos’è… chi ne può beneficiare?

L’incentivo fiscale riguarda la ristrutturazione di esterni di case e condomini situati in zone periferiche o centri storici. La misura interessa sia le grandi aree urbane che in piccoli comuni. Siamo in presenza di una norma coraggiosa volta a rendere più belle le città italiane!
Destinato a incentivare gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio, il bonus facciate si aggiunge ai bonus fiscali sulla casa per i quali è stata confermata la proroga nel 2020.
 

Va detto che il bonus facciate beneficia dello stesso regime applicato per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie. Questo significa, secondo le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (e a meno che venga introdotta qualche novità in un secondo momento), che hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.

Nel dettaglio, possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:
  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il
  • secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Non ha diritto al bonus facciate chi ha un reddito inferiore agli 8.000 euro, poiché sono già in zona no tax.

Bonus facciate: per quali lavori?

Come si diceva, il bonus facciate spetta per lavori di manutenzione straordinaria ma anche di manutenzione ordinaria dell’esterno di un edificio. Questo significa che – se non cambia l anorma in Parlamento – è possibile usufruire dell’agevolazione quando vengono effettuati, ad esempio, dei lavori di:

  • riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture;
  • sostituzione di pavimenti;
  • tinteggiatura di pareti, soffitti;
  • rifacimento dell’intonaco;
  • verniciatura delle porte del garage;
  • impermeabilizzazione del tetto o del terrazzo.

Importante precisare che il bonus facciate interessa solo le parti opache dell’edificio, i balconi e gli ornamenti. Significa che restano fuori le opere sugli infissi, le grondaie, i pluviali e i cavi, anche se c’è sempre la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% prevista dal bonus ristrutturazioni.

Bonus facciate: in quali zone spetta?

In una seconda lettura della manovra sono state introdotte alcune limitazioni al bonus facciate. Una di queste riguarda le zone in cui è ammessa la detrazione: per beneficiare dell’agevolazione, l’edificio su cui vengono realizzati i lavori deve essere «esistente» e trovarsi in una zona omogenea A o B. In altre parole, non si ha diritto al bonus nelle zone destinate a nuovi complessi con bassa densità di ubicazione.