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Bonus facciate 2020: novità sul bonus del 90% per ristrutturazioni edili

L’articolo 1, comma da 219 a 224, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha introdotto una nuova detrazione Irpef denominata “bonus facciate”.
Una nuova agevolazione fiscale viene introdotta con la Legge di Bilancio, è il cosiddetto Bonus Facciate 2020 che prevede un credito fiscale del 90% della spesa sostenuta per il rifacimento della facciata del condominio o della propria abitazione.

cos’è… chi ne può beneficiare?

L’incentivo fiscale riguarda la ristrutturazione di esterni di case e condomini situati in zone periferiche o centri storici. La misura interessa sia le grandi aree urbane che in piccoli comuni. Siamo in presenza di una norma coraggiosa volta a rendere più belle le città italiane!
Destinato a incentivare gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio, il bonus facciate si aggiunge ai bonus fiscali sulla casa per i quali è stata confermata la proroga nel 2020.
 

Va detto che il bonus facciate beneficia dello stesso regime applicato per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie. Questo significa, secondo le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (e a meno che venga introdotta qualche novità in un secondo momento), che hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.

Nel dettaglio, possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:
  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il
  • secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Non ha diritto al bonus facciate chi ha un reddito inferiore agli 8.000 euro, poiché sono già in zona no tax.

Bonus facciate: per quali lavori?

Come si diceva, il bonus facciate spetta per lavori di manutenzione straordinaria ma anche di manutenzione ordinaria dell’esterno di un edificio. Questo significa che – se non cambia l anorma in Parlamento – è possibile usufruire dell’agevolazione quando vengono effettuati, ad esempio, dei lavori di:

  • riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture;
  • sostituzione di pavimenti;
  • tinteggiatura di pareti, soffitti;
  • rifacimento dell’intonaco;
  • verniciatura delle porte del garage;
  • impermeabilizzazione del tetto o del terrazzo.

Importante precisare che il bonus facciate interessa solo le parti opache dell’edificio, i balconi e gli ornamenti. Significa che restano fuori le opere sugli infissi, le grondaie, i pluviali e i cavi, anche se c’è sempre la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% prevista dal bonus ristrutturazioni.

Bonus facciate: in quali zone spetta?

In una seconda lettura della manovra sono state introdotte alcune limitazioni al bonus facciate. Una di queste riguarda le zone in cui è ammessa la detrazione: per beneficiare dell’agevolazione, l’edificio su cui vengono realizzati i lavori deve essere «esistente» e trovarsi in una zona omogenea A o B. In altre parole, non si ha diritto al bonus nelle zone destinate a nuovi complessi con bassa densità di ubicazione.

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Caldaia a condensazione?

Spunti su acquisto caldaia a condensazione

La caldaia a condensazione ha sostituito la caldaia tradizionale perchè offre un rendimento maggiore, sfruttando il calore dei fumi di combustione.
I costi di gestione sono minori, le emissioni inquinanti sono minime e l’affidabilità è maggiore, con un risparmio in bolletta del 20-30%.

A quali detrazioni puoi accedere

Nel 2018 accedi alla detrazione al 50% se installi una caldaia a condensazione di classe A.
Se in più installi anche i sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione sale al 65%.
La detrazione al 65% è disponibile anche installando un sistema ibrido, costituito da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

Qual è il prezzo installazione inclusa

Una caldaia a condensazione di solito costa dai 1.000 ai 2.500 euro installazione inclusa, che diventano meno della metà grazie all’ecobonus, con un investimento che si ripaga da solo in circa 3 anni grazie al risparmio in bolletta.

Poiché la vita media di una caldaia è di circa 15 anni, il risparmio totale generato ammonta tra i 2.200 e i 4.500 euro.

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Scadenze Imu e Tasi 2017

Nel 2017 la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata per il 16 giugno, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre.

Imu 2017 normativa

Per quanto riguarda l’Imposta sui servizi municipali, l’Imu, viene confermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In questo caso si applica un’aliquota dello 0,4%.

Per quanto riguarda le aliquota restano confermate quelle previste per il 2016, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.

Imu 2017, esenzioni

La legge prevede specifici casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento. L’Imu non si paga nei casi di

  • unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise
  • gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture
  • le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione.
  • la casa assegnata al coniuge in caso di separazione
  • la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso.
  • unità immobilire, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.

tasi 2017 seconda casa

Come già previsto per il 2016, anche quest’anno non pagheranno la tasi i prorietari di prima casa (sempre e quando non si tratta di un immobile di lusso). Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà pero’ diritto all’esenzione.

Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale. Per quanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere le aliquote maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possono aumentarle.

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DETRAZIONE 50% ACQUISTO GARAGE

DETRAZIONE DEL 50% SULL’ACQUISTO DEL GARAGE (FINO AL 31 DICEMBRE 2017)
Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di box di nuova costruzione.
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 2013 è stato pubblicato il testo definitivo del D.L. 63 del 4 giugno 2013 (in vigore dal 6 giugno 2013) che proproga la detrazione sino al 31 dicembre 2013.
Il comma 1 dell’art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) del D.L. 63/2103 prevede infatti che “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013“.
La Legge 27.12.2013 n° 147 con l’art. 1 comma 139 ha ulteriormente prorogato la misura del 50% della detrazione sino al 31 dicembre 2014.
La legge di Stabilità 2015 ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 la detrazione al 50% sino all’importo di Euro 96.000,00 in relazione alla singola unità imobiliare.
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.
La legge di Stabilità 2017 ha ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.
Gli adempimenti, come chiariremo nel seguito della trattazione, sono peraltro molto semplici e quindi è fortemente consigliato a chi sta per acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale di richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’autorimessa.
LA CIRCOLARE N. 43/E DEL 18.11.2016 ha introdotto delle novità importantissime, diremmo quasi epocali, per quanto riguarda le modalità applicative con con è possibile ottenere questa detrazione e precisamente:
  • non è più necessario il pagamento mediante l’apposito bonifico “parlante”, ma è sufficiente che il venditore, oltre all’attestazione dei costi di costruzione, rilasci una “…dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità d’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente“.
  • non è più necessaria, in presenza di pagamenti effettuati prima del rogito notarile, la registrazione del contratto preliminare con indicata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa ma è sufficiente che “…alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito“.
In precedenza era invece richiesto il pagamento tramite apposito bonifico bancario che riportante la causale del versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore e solo in presenza di un contratto preliminare registrato era possibile effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito, diversamente il bonifico poteva essere effettuato obbligatoriamente il giorno stesso del rogito notarile definitivo di vendita.
Va precisato che il 50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo del box. Di conseguenza non bisogna sbagliare a considerare il 50% dell’importo del bonifico.
ESEMPIO
Prezzo box = Euro 30.000
Costi box = Euro 20.000
Bonifico di Euro 31.200 (Euro 30.000 + Iva 4%)
Detrazione di Euro 10.000 (Euro 20.000 * 50%)
Come anticipato, ricordiamo peraltro che, con il D.L. 70 del 2011, sono stata apportate importanti semplificazioni procedurali alla pratica per beneficiare della detrazione del 36%, ora aumentata, sino al 31 dicembre 2017, al 50%. Vediamo brevemente quali semplificazioni furono introdotte.
SEMPLIFICAZIONI
1. Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.
L’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.
Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione (i nostri clienti hanno sempre questo beneficio) la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.
2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla manodopera
Semplificazione più per noi costruttori che per i clienti. In fattura andava infatti sempre indicato, pena la decadenza del beneficio, il costo per il personale addetto ai lavori.
Il calcolo non era mai stato troppo agevole e si prestava a numerosi dubbi applicativi.
Per questo la semplificazione in questione è veramente ben gradita, con buona pace dei Ministri Visco e Bersani che introdussero tale obbligo con il D.L. 223 del 2006.
RIEPILOGO ADEMPIMENTI
Giova quindi elencare le accortezze a cui porre attenzione, alla luce di tutte queste semplificazioni e delle novità introdotte dalla circolare n. 43/E del 18.11.2016:
  • farsi rilasciare dal venditore un’attestazione dei costi di costruzione del box
  • farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente contabilizzato nella propria contabilità.
Queste semplificazioni sono veramente ben gradite in quanto hanno eliminato molti adempimenti forieri di incertezze per gli acquirenti di box pertinenziali.
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Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Anche quest’anno chi vuol riqualificare energeticamente la propria casa potrà usufrire delle detrazioni fiscali del 65%
Un’occasione imperdibile per ridurre il consumo elettrico di un immobile e risparmiare sulla bolletta della luce. Ma il primo passo per riqualificare la propria abitazione è sicuramente la verifica del suo reale consumo, attraverso l’individuazione della classe energetica di appartenenza.
L’ultima legge di bilancio ha confermato la proroga delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2017. Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali è previsto un incremento dell’aliquota di detrazione al 70%.
La riqualificazione energetica di qualsiasi immobile inizia dalla scoperta del suo reale consumo energetico. Lo strumento che si occupa di misurare la temperatura energetica di una casa è il cosiddetto attestato di prestazione energetica, la cui normativa è stata sottoposta negli ultimi due anni a un restyling totale.
E’ importante tener presente che l’attestato – che indica la classe energetica di un immobile, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore) – deve essere obbligatoriamente allegato ai contratti di locazione e vendita di una casa, cosi come ai rispettivi annunci immobiliari. Vi ricordiamo tutto ciò che c’è da sapere sulla certificazione energetica di un’abitazione.
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Comprare il NUOVO è più facile ?

Detrazione 50% IVA per le case di classe energetica A-B: proroga per il 2017

La detrazione dall’Irpef del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di unità immobiliari di classe energetica A e B vendute dalle imprese è stata prorogata

La detrazione dalle imposte sui redditi del 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di unità immobiliari nuove di classe energetica A o B è stato prorogato dal maxi emendamento al cd. decreto milleproroghe, il cui testo è stato approvato al Senato giovedì scorso.
Sarà di nuovo possibile utilizzare l’agevolazione, in vigore per tutto il 2016, relativa alla detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata sull’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. Questa proroga è contenuta nelmaxiemendamento al Milleproroghe approvato ieri da Palazzo Madama e che ora andrà alla Camera. Com’è noto, la Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) al comma 56 dell’art. 1 ha previsto la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 50% dell’IVA pagata alle imprese costruttrici per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B.
Il comma 56 della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto la possibilità di detrarre dall’IRPEF in 10 quote annuali di pari importo, il 50% dell’IVA pagata alle imprese costruttrici per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale. La norma in oggetto:
1. Introduce la possibilità di detrarre il 50% dell’IVA pagata fino a concorrenza dell’IRPEF lorda;
2. Limita la detrazione all’iva versata all’impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016;
3. Specifica che l’unità immobiliare oggetto di acquisto deve essere:
– residenziale
– di classe energetica A o B.
Alcuni chiarimenti in merito sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20/E del 18 maggio 2016