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Bonus facciate 2020: novità sul bonus del 90% per ristrutturazioni edili

L’articolo 1, comma da 219 a 224, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha introdotto una nuova detrazione Irpef denominata “bonus facciate”.
Una nuova agevolazione fiscale viene introdotta con la Legge di Bilancio, è il cosiddetto Bonus Facciate 2020 che prevede un credito fiscale del 90% della spesa sostenuta per il rifacimento della facciata del condominio o della propria abitazione.

cos’è… chi ne può beneficiare?

L’incentivo fiscale riguarda la ristrutturazione di esterni di case e condomini situati in zone periferiche o centri storici. La misura interessa sia le grandi aree urbane che in piccoli comuni. Siamo in presenza di una norma coraggiosa volta a rendere più belle le città italiane!
Destinato a incentivare gli interventi di miglioramento del patrimonio edilizio, il bonus facciate si aggiunge ai bonus fiscali sulla casa per i quali è stata confermata la proroga nel 2020.
 

Va detto che il bonus facciate beneficia dello stesso regime applicato per le detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie. Questo significa, secondo le ultime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (e a meno che venga introdotta qualche novità in un secondo momento), che hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.

Nel dettaglio, possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:
  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il
  • secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
Non ha diritto al bonus facciate chi ha un reddito inferiore agli 8.000 euro, poiché sono già in zona no tax.

Bonus facciate: per quali lavori?

Come si diceva, il bonus facciate spetta per lavori di manutenzione straordinaria ma anche di manutenzione ordinaria dell’esterno di un edificio. Questo significa che – se non cambia l anorma in Parlamento – è possibile usufruire dell’agevolazione quando vengono effettuati, ad esempio, dei lavori di:

  • riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture;
  • sostituzione di pavimenti;
  • tinteggiatura di pareti, soffitti;
  • rifacimento dell’intonaco;
  • verniciatura delle porte del garage;
  • impermeabilizzazione del tetto o del terrazzo.

Importante precisare che il bonus facciate interessa solo le parti opache dell’edificio, i balconi e gli ornamenti. Significa che restano fuori le opere sugli infissi, le grondaie, i pluviali e i cavi, anche se c’è sempre la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% prevista dal bonus ristrutturazioni.

Bonus facciate: in quali zone spetta?

In una seconda lettura della manovra sono state introdotte alcune limitazioni al bonus facciate. Una di queste riguarda le zone in cui è ammessa la detrazione: per beneficiare dell’agevolazione, l’edificio su cui vengono realizzati i lavori deve essere «esistente» e trovarsi in una zona omogenea A o B. In altre parole, non si ha diritto al bonus nelle zone destinate a nuovi complessi con bassa densità di ubicazione.

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Prima Casa – Bonus Fiscale 2019

Novità bonus fiscale per il 2019 acquisto prima casa

A chi spetta bonus prima casa 2019? Per accedere alle agevolazioni acquisto prima casa, occorre essere in possesso di determinati requisiti.

Vediamo quindi quali sono i requisiti bonus prima casa 2019:

1) Agevolazioni acquisto prima casa 2019 requisito della categoria catastale immobile:

Per fruire delle agevolazioni acquisito prima casa, l’immobile non deve essere rientrare nelle categorie catastali: A1, A8 e A9. In sede di stipula dell’atto di trasferimento dell’abitazione, il contribuente oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per usufruire dell’agevolazione, deve dichiarare anche la classificazione dell’immobile, in quanto solo alcune categorie catastali,  possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, le sole categorie che beneficiano delle agevolazioni prima casa sono:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).

2) Agevolazioni acquisto prima casa 2019: la residenza:

L’immobile per fruire delle agevolazioni prima casa deve trovarsi nello stesso Comune, in cui il beneficiario delle agevolazioni, stabilisce la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. La volontà a trasferire la residenza entro il tempo previsto, deve essere, pertanto, dichiarata formalmente da chi acquista, pena la decadenza dei benefici, nell’atto di acquisto dell’immobile.

A tale proposito, ricordiamo che ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio si considera ufficialmente effettuato, nella data in cui l’acquirente rende la dichiarazione di trasferimento al Comune.

Spettano comunque le agevolazioni prima casa, anche se:

  • l’immobile si trova in un altro Comune, dove però l’acquirente, svolge una qualche attività, non per forza remunerativa, ma anche di studio o volontariato;
  • l’acquirente, è stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel Comune in cui ha sede o l’attività l’azienda per cui lavora;
  • l’acquirente è un cittadino italiano che si è trasferito all’estero. In questo caso, la condizione di emigrato può essere dimostrata mediante il certificato di iscrizione all’AIRE o un’autocertificazione resa nell’atto di acquisto.

3) Per beneficiare e richiedere le agevolazioni prima casa, inoltre, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto:

  • di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di un’altra abitazione ubicata nello stesso comune dove si trova l’immobile oggetto delle agevolazioni. Con la legge di stabilità 2016, questo requisito è cambiato, ora è possibile ottenere agevolazioni fiscali, purché la vecchia casa sia stata acquistata con le agevolazioni.
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Tale requisito però, è stato modificato ed ora c’è la possibilità per i contribuenti di poter acquistare un nuovo immobile con i benefici prima casa, a patto che il vecchio immobile agevolato, sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. Nel caso in cui tale condizione non si realizzi, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d’imposta.
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Caldaia a condensazione?

Spunti su acquisto caldaia a condensazione

La caldaia a condensazione ha sostituito la caldaia tradizionale perchè offre un rendimento maggiore, sfruttando il calore dei fumi di combustione.
I costi di gestione sono minori, le emissioni inquinanti sono minime e l’affidabilità è maggiore, con un risparmio in bolletta del 20-30%.

A quali detrazioni puoi accedere

Nel 2018 accedi alla detrazione al 50% se installi una caldaia a condensazione di classe A.
Se in più installi anche i sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione sale al 65%.
La detrazione al 65% è disponibile anche installando un sistema ibrido, costituito da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

Qual è il prezzo installazione inclusa

Una caldaia a condensazione di solito costa dai 1.000 ai 2.500 euro installazione inclusa, che diventano meno della metà grazie all’ecobonus, con un investimento che si ripaga da solo in circa 3 anni grazie al risparmio in bolletta.

Poiché la vita media di una caldaia è di circa 15 anni, il risparmio totale generato ammonta tra i 2.200 e i 4.500 euro.

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È l’anno giusto per comprare

È l’anno giusto per comprare casa e fare dei lavori : tutti i bonus per risparmiare

È iniziato l’anno dei lavori in casa. Tra nuove agevolazioni, incentivi confermati e altri rimodulati, il pacchetto dei bonus fiscali per abbattere il costo degli interventi sulle abitazioni risulta particolarmente ricco e conveniente nel 2018, sia per i proprietari sia per i condomini. Si va dalle ristrutturazioni all’acquisto di mobili, dal risparmio energetico agli interventi antisismici, dalla risistemazione dei giardini alla possibilità di cedere l’agevolazione al condominio o ad altri privati.

I bonus casa
Quanto si può risparmiare e con quali limiti? E quali sono le regole a cui prestare attenzione? A queste domande risponde con un approfondimento speciale Il Sole 24 Ore in edicola lunedì 8 gennaio. Il dossier offre le informazioni essenziali sulla varie tipologie di agevolazioni:
•ristrutturazioni;
•mobili e arredi;
•ecobonus (interventi finalizzati al risparmio energetico come finestre, infissi, caldaie o tende solari);
•bonus verde (giardini, terrazze e recinzioni);
•sisma bonus;
•bonus per interventi condominiali;
•cessione del bonus al condominio e a privati;
•norme particolari per lavori effettuati a cavallo tra il 2017 e il 2018.

Le regole regionali per recuperare stanze, cantine e sottotetti
Oltre ai bonus fiscali, ci sono opportunità interessanti anche a livello locale. A partire dal 2009, l’anno del «piano casa», le regioni hanno infatti concesso la possibilità di ampliare gli spazi esistenti, sia con la classica “stanza in più” sia con il recupero di locali prima non abitabili quali sottotetti e seminterrati. Lavori edilizi che – quando non si tratta di nuove costruzioni – possono usufruire degli stessi bonus fiscali validi per quest’anno.

(Fonte il sole 24 ore)

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Ecobonus

Ecobonus 65%, il governo si impegna alla stabilizzazione nel triennio 2017-2019

Il governo è d’accordo ad accettare l’impegno, a partire dal 2017, a stabilizzare quel complesso di misure che chiamiamo ecobonus per un triennio”. Ad affermarlo il viceministro dell’Economia, Enrico Morando, replicando nell’Aula del Senato al termine della discussione sulle mozioni trasversali per la stabilizzazione degli ecobonus. Il governo ha così di fatto annunciato il suo impegno a dare continuità per i prossimi tre anni alle detrazioni Irpef sulle riqualificazioni energetiche in edilizia.
Un passo importante arrivato con l’approvazione da parte dell’assemblea del Senato di un testo di indirizzo unitario che impegna il Governo a stabilizzare nel triennio 2017-2019 l’ecobonus al 65% per la riqualificazione energetica degli edifici.
Morando ha proposto la riformulazione degli impegni delle mozioni con: “Impegna il Governo a dare stabilità per il triennio 2017-2019 alla agevolazione fiscale del 65% prevista per la riqualificazione energetica degli edifici”. Alcune delle mozioni esaminate prevedono una stabilizzazione senza limite, ma il viceministro dell’Economia ha detto che questo comporterebbe il rischio di rinviare nel tempo gli investimenti.
Commentando l’impegno assunto dal governo, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha parlato di “importanza fondamentale per gli immobili condominiali”. Nel dettaglio, Spaziani Testa ha affermato: “L’impegno assunto dal Governo a dare stabilità per il triennio 2017-2019 alle detrazioni Irpef-Ires per la riqualificazione energetica degli edifici è di importanza fondamentale per gli immobili condominiali, per i quali la proroga di anno in anno dell’agevolazione non ha finora permesso, in molti casi, a causa dei tempi necessari per la deliberazione e realizzazione dei lavori, di sfruttare una misura di particolare efficacia”.

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News Bonus Prima Casa

Agenzia Entrate salva il bonus prima casa anche in fase di trasferimento

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 53/E del 27 aprile 2017 tra le condizioni prescritte per beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’, il legislatore ha previsto che l’acquirente risieda nel Comune in cui è sito l’immobile o si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi dall’acquisto, ovvero che svolga la propria attività nel predetto comune. Si tratta di condizioni alternative tra loro e il contribuente potrà in sede di acquisto, dichiarare di voler trasferire la residenza nel Comune in cui è sito l’immobile ovvero di esercitarvi la propria attività in considerazione delle proprie scelte personali e della propria situazione lavorativa”. Più semplicemente, chi compra la “prima casa” dichiarando che l’abitazione oggetto di acquisto si trova nel Comune dove l’acquirente svolge la sua attività lavorativa, può rettificare questa dichiarazione, in un atto successivo, affermando che la casa è ubicata nel Comune in cui l’acquirente intende trasferire la propria residenza entro 18 mesi dalla data del rogito. 

Per completezza d’informazione, rinnoviamo in sintesi tutti i bonus mobili, (ristrutturazione, ecobonus, bonus sisma…) e tutte le detrazioni Irpef 2017 previste per gli interventi sulla casa.
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi sulla casa, incrementandole, in alcuni casi, sino all’85%. In particolare, ai vecchi bonus previsti per le ristrutturazioni, l’acquisto di arredi e il miglioramento dell’efficienza energetica, si aggiungono il potenziamento degli incentivi per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici.
Non è, invece, prevista la proroga del bonus mobili giovani coppie, un bonus introdotto nel 2016, che riguardava i giovani under 35, coniugati o conviventi: l’agevolazione consisteva in una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per mobili nuovi, in relazione all’acquisto della prima casa.
 
Bonus ristrutturazione 2017: la Legge di bilancio 2017 ha confermato che i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione sono detraibili al 50% dall’Irpef, in 10 quote annuali dello stesso importo, sino ad un limite massimo di 96.000 euro.
 
A chi spetta? 
-il proprietario dell’immobile;
-il conduttore dell’immobile (inquilini);
-il nudo proprietario;
-l’usufruttuario;
-il comodatario;
-i familiari conviventi (purchè siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture).
 
Interventi incentivati: consistono nei lavori interni a immobili esistenti; nel dettaglio, deve trattarsi di opere di:
-manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dell’edificio);
-manutenzione straordinaria;
-ristrutturazione edilizia;
-recupero e risanamento conservativo.
Sono detraibili non solo le spese necessarie all’esecuzione dei lavori, ma anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali inerenti, le perizie ed i sopralluoghi.
In particolare, le opere agevolate devono riferirsi alle seguenti componenti:
-impianto idraulico ed elettrico;
-inferriate fisse;
-soppalco;
-pareti interne ed esterne;
-scale ed ascensore;
-cablatura;
-porta blindata;
-impianto di allarme;
-allargamento porte e finestre;
-pavimentazione esterna;
-facciata ed intonaci esterni;
-canna fumaria;
-citofoni, videocitofoni e telecamere;
-caldaia, caloriferi e condizionatori;
-abbattimento delle barriere architettoniche;
-balconi e verande;
-box auto;
-contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).
 
Adempimenti: Per accedere al bonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
-fattura relativa alle spese sostenute;
-bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.
Per ottenere la detrazione è anche necessaria una dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori: può trattarsi di una comunicazione al Comune in cui è ubicato l’immobile, o di un titolo abilitativo comunale. Nel caso in cui l’intervento non ne preveda l’obbligatorietà, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
 
Eco Bonus 2017: o bonus per il miglioramento dell’efficienza energetica, è un’agevolazione che consiste nella detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti per migliorare le prestazioni energetiche di un immobile; la detrazione, anche in questo caso, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sino a un limite massimo di:
-30000 euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
-40000 euro, per le opere di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti, e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);
-100000 euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale.
Di seguito, un elenco delle componenti a cui possono riferirsi le opere di efficientamento energetico:
-rivestimento termico alle porte d’ingresso e pannelli isolanti;
-pompe di calore e impianti geotermici;
-pavimento radiante;
-impianto solare termico.
 
Eco Bonus condominiale 2017: le detrazioni sono più elevate se le spese (sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) sono riferite a specifici interventi di riqualificazione riguardanti parti comuni condominiali. In particolare, le percentuali di detrazione ammontano al:
-70%, per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
-75%, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva.
I beneficiari dell’agevolazione fiscale, anziché fruire della detrazione del 70 o del 75%, possono scegliere di cedere questo credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
 
Eco Bonus adempimenti: per accedere all’Eco bonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
-fattura relativa alle spese sostenute;
-bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.
Per gli interventi più notevoli, come la riqualificazione globale, la coibentazione dell’ involucro e l’ isolamento dell’edificio, deve essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione all’Enea (Agenzia Nazionale per L’Efficienza Energetica):
-ape (attestato di prestazione energetica): deve essere redatto da un professionista abilitato e indipendente dalla ditta che esegue i lavori;
-asseverazione: è la certificazione dei produttori necessaria per caldaie, finestre e infissi;
-scheda informativa: è un documento che contiene i dati identificativi del soggetto, dell’immobile e la quantificazione del risparmio energetico conseguente all’intervento.
 
Bonus mobili 2017: i costi sostenuti per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, in occasione della ristrutturazione dell’abitazione, sono detraibili al 50% dall’Irpef, entro un limite massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 10 rate di pari importo; il bonus è cumulabile col bonus ristrutturazione.
Per ottenere la detrazione è necessaria una dichiarazione di ristrutturazione, cioè una comunicazione al Comune in cui è ubicato l’immobile, o un titolo abilitativo comunale, da cui risulti una data di inizio lavori. Nel caso in cui l’intervento non ne preveda l’obbligatorietà, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà.
 
Bonus arredi, adempimenti: per accedere al Bonus mobili 2017 è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
-fattura relative alle spese sostenute;
-bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.
 
I mobili compresi nell’agevolazione:
-grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, lavatrice, asciugatrice, tutti di classe non inferiore alla A+, tranne il forno, per il quale è sufficiente la classe A);
-arredi di uso quotidiano (armadi, letti, sedie, tavoli, mensole, cassettiere…);
-componenti della cucina (basi, credenze, etc.) e mobili contenitori per il bagno.
 
Sismabonus 2017:
La legge di bilancio riconosce una detrazione del 50%, detta Sisma bonus, per le spese sostenute per gli interventi antisismici su edifici (adibiti ad abitazioni ed attività produttive) ubicati nelle zone 1 e 2 (zone sismiche ad alta pericolosità): la detrazione riguarda i costi sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021; deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Resta fermo l’attuale limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
L’agevolazione, per il 2017 e sino al 2021, è estesa anche per gli immobili situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti ma rari terremoti).
La detrazione di imposta è elevata al 70% della spesa sostenuta, nel caso in cui dall’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione è elevata sino all’80%.
Nel caso in cui gli interventi di riduzione del rischio sismico siano realizzati su parti comuni condominiali, le detrazioni di imposta del 70% e dell’80% sono riconosciute rispettivamente nella misura del 75% e 85%.
Tra le spese detraibili sono ricomprese, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
 
Come indicare nel modello 730 2017 le nuove agevolazioni fiscali sulla casa?
Bonus mobili giovani coppie: Il bonus va inserito nel rigo E58 del modello 730 2017; il rigo prevede tre colonne:
-la prima deve essere barrata nel caso in cui il requisito anagrafico (meno di 35 anni di età) sia posseduto dal coniuge di chi presenta la dichiarazione o dal convivente more uxorio;
-la seconda deve contenere il numero delle rate (1 per il 2016);
-la terza deve contenere la spesa sostenuta nel 2016 entro il limite massimo indicato.
L’agevolazione è cumulabile con il bonus mobili ordinario, relativo all’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici in occasione della ristrutturazione dell’abitazione. Quest’ultimo bonus va indicato al rigo E57.
 
Acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica: La detrazione va indicata nel rigo E59:
-nella colonna 1 va indicato il numero di rata (1 per il 2016);
-nella colonna 2 va indicato l’importo dell’Iva (il 100%) pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile.
L’importo dell’Iva indicato va sottratto da quello su cui si voglia beneficiare del bonus per l’acquisto di immobili ristrutturati o box auto, che va indicato nei righi da E41 a E43: le due agevolazioni sono infatti alternative.
Bonus Leasing
Questa detrazione va indicata, nel 730 2017, nel rigo E14 della sezione I del quadro E. Oltre alla data di stipula del contratto e al numero della rata, il rigo richiede l’indicazione dell’importo dei canoni di leasing e prezzo di riscatto pagato nel 2016.
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Si può vendere o acquistare una casa senza agibilità?

Vediamo di vederci chiaro, chiunque sia andato a rogito da un notaio si è sentito richiedere di presentare l’agibilità da allegare all’atto, pena l’invalidità dell’atto stesso. Ma se l’immobile in vendità non è fornito di certificato di agibilita? Chiamate un tecnico competente ed affidategli la pratica per richiederla. Se invece l’atto è già fissato esiste anche la possibilità di rogitare senza agibilità, certo a condizione che la parte acquirente sia a conscenza del difetto dell’immobile ed accetti consapevolmente di procedere di concludere il contratto. Partiamo da questo presupposto:

Non è illegale vendere o affittare una casa senza agibilità se c’è il consenso dell’altra parte.

Il presupposto per la vendita è, come già detto, che l’acquirente sia informato che manca l’agibilità e dia il consenso a concludere il contratto. In caso contrario l’acquirente può

  • Rifiutare di rogitare se durante la stipula del compremesso non è stato indicata la manca dell’agibilità, oltre a richiedere la restituzione degli acconti ed il risarcimento del danno.
  • Richiedere la risoluzione del contratto, in caso di vendita e passaggio di proprietà, con la restituzione del prezzo versato e tutti i danni che da ciò conseguono.
  • Recedere dal contratto di locazione, nel caso di affitto, senza preavviso se l’inquilino è ignaro dell’assenza del certificato.

Vendita senza agibilità

Il venditore è tenuto a chiarire, sin dal compromesso, che l’immobile è sprovvisto di agibilità, non potendo limitarsi a farlo presente solo all’atto della firma del rogito. In parole povere deve indicare per iscritto, rendendo il compratore pienamente informato, che l’unità immobiliare in vendita non ha l’agibilità. L’accettazione di tale situazione di fatto impedisce all’acquirente di rifiutarsi di firmare l’atto definitivo.

Se invece, come già detto, il compormesso non menziona la mancanza dell’agibilità il compratore può rifiutarsi di firmare l’atto e fare richiesta di danni oltre la restituzione di eventuali acconti.

Affitto senza agibilità

In linea generale gli stessi rincipi visti per la vendita valgono anche per l’affitto, secondo la Suprema Corte, qualora l’inquilino sia stato messo al corrente dell’assenza dell’agibilità, non può recedere dall’affitto, ma è tenuto a pagare i canoni così come concordati. Condizione fondamentale è che l’assenza di tale certficazione sia ben specificata nel contratto di locazione.

I principi che valgono per vendita ed affitto in assenza di certificato di agibilità interessano anche gli abusi edilizi. Ciò che è illecito non è certo la vendita o la locazione dell’appartamento con l’abuso, ma l’abuso stesso. Per cui, la vendita o l’affitto restano validi se l’acquirente o l’affittuario sono a conoscenza della situazione abusiva, ma la responsabilità penale resta intatta e in capo all’autore del reato.

E’ da precisarsi comunque che acquistare o prendere in affitto un immobile senza agibilità, essendo informati dell’asenza della stessa, fa ricadere l’onere di richiesta del certificato, nonché il rischio del mancato rilascio delle certificazioni da parte della pubblica amministrazione, sull’acquirente o sul locatario stesso. Quindi prima di firmare concordati od atti richiedete una consulenza ad un tecnico specializzato.

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Scadenze Imu e Tasi 2017

Nel 2017 la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata per il 16 giugno, mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre.

Imu 2017 normativa

Per quanto riguarda l’Imposta sui servizi municipali, l’Imu, viene confermata l’esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In questo caso si applica un’aliquota dello 0,4%.

Per quanto riguarda le aliquota restano confermate quelle previste per il 2016, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.

Imu 2017, esenzioni

La legge prevede specifici casi in cui l’immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento. L’Imu non si paga nei casi di

  • unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise
  • gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture
  • le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione.
  • la casa assegnata al coniuge in caso di separazione
  • la casa appartenente a cittadini residenti all’estero, se si è pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all’AIRE e l’immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d’uso.
  • unità immobilire, non locata, posseduta per proprietà od usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituto, qualora lo stabilisca l’opportuna delibera comunale.

tasi 2017 seconda casa

Come già previsto per il 2016, anche quest’anno non pagheranno la tasi i prorietari di prima casa (sempre e quando non si tratta di un immobile di lusso). Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà pero’ diritto all’esenzione.

Esenti dal pagamento anche le pertinenze dell’abitazione principale. Per quanto riguarda le aliquote, invece, i Comuni possono mantenere le aliquote maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possono aumentarle.

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DETRAZIONE 50% ACQUISTO GARAGE

DETRAZIONE DEL 50% SULL’ACQUISTO DEL GARAGE (FINO AL 31 DICEMBRE 2017)
Con il D.L. 83 del 22.06.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, è stato introdotto un maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni, valevole anche per l’acquisto di box di nuova costruzione.
Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 130 del 2013 è stato pubblicato il testo definitivo del D.L. 63 del 4 giugno 2013 (in vigore dal 6 giugno 2013) che proproga la detrazione sino al 31 dicembre 2013.
Il comma 1 dell’art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili) del D.L. 63/2103 prevede infatti che “All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2013“.
La Legge 27.12.2013 n° 147 con l’art. 1 comma 139 ha ulteriormente prorogato la misura del 50% della detrazione sino al 31 dicembre 2014.
La legge di Stabilità 2015 ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 la detrazione al 50% sino all’importo di Euro 96.000,00 in relazione alla singola unità imobiliare.
La legge di Stabilità 2016 ha prorogato sino al 31 dicembre 2016 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.
La legge di Stabilità 2017 ha ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% confermando anche l’importo di Euro 96.000,00 quale limite in relazione alla singola unità immobiliare.
Gli adempimenti, come chiariremo nel seguito della trattazione, sono peraltro molto semplici e quindi è fortemente consigliato a chi sta per acquistare un immobile di nuova costruzione con il box pertinenziale di richiedere al venditore l’attestazione dei costi sostenuti per la realizzazione dell’autorimessa.
LA CIRCOLARE N. 43/E DEL 18.11.2016 ha introdotto delle novità importantissime, diremmo quasi epocali, per quanto riguarda le modalità applicative con con è possibile ottenere questa detrazione e precisamente:
  • non è più necessario il pagamento mediante l’apposito bonifico “parlante”, ma è sufficiente che il venditore, oltre all’attestazione dei costi di costruzione, rilasci una “…dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità d’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente“.
  • non è più necessaria, in presenza di pagamenti effettuati prima del rogito notarile, la registrazione del contratto preliminare con indicata la volontà di costituire il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa ma è sufficiente che “…alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito“.
In precedenza era invece richiesto il pagamento tramite apposito bonifico bancario che riportante la causale del versamento (detrazione ex. articolo 16-bis del DPR 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o la partita Iva del costruttore e solo in presenza di un contratto preliminare registrato era possibile effettuare il bonifico anche in data anteriore al rogito, diversamente il bonifico poteva essere effettuato obbligatoriamente il giorno stesso del rogito notarile definitivo di vendita.
Va precisato che il 50% di detrazione opera sui costi attestati dal costruttore e non sul prezzo del box. Di conseguenza non bisogna sbagliare a considerare il 50% dell’importo del bonifico.
ESEMPIO
Prezzo box = Euro 30.000
Costi box = Euro 20.000
Bonifico di Euro 31.200 (Euro 30.000 + Iva 4%)
Detrazione di Euro 10.000 (Euro 20.000 * 50%)
Come anticipato, ricordiamo peraltro che, con il D.L. 70 del 2011, sono stata apportate importanti semplificazioni procedurali alla pratica per beneficiare della detrazione del 36%, ora aumentata, sino al 31 dicembre 2017, al 50%. Vediamo brevemente quali semplificazioni furono introdotte.
SEMPLIFICAZIONI
1. Eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara.
L’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 prevede la sostituzione della comunicazione con l’indicazione nella dichirazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile.
Si precisa che per l’acquisto di box pertinenziali di nuova costruzione (i nostri clienti hanno sempre questo beneficio) la comunicazione non andava inviata preventivamente, ma entro il termine dell’invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il contribuente intendeva beneficiare della detrazione.
2. Eliminazione dell’obbligo di indicare il costo relativo alla manodopera
Semplificazione più per noi costruttori che per i clienti. In fattura andava infatti sempre indicato, pena la decadenza del beneficio, il costo per il personale addetto ai lavori.
Il calcolo non era mai stato troppo agevole e si prestava a numerosi dubbi applicativi.
Per questo la semplificazione in questione è veramente ben gradita, con buona pace dei Ministri Visco e Bersani che introdussero tale obbligo con il D.L. 223 del 2006.
RIEPILOGO ADEMPIMENTI
Giova quindi elencare le accortezze a cui porre attenzione, alla luce di tutte queste semplificazioni e delle novità introdotte dalla circolare n. 43/E del 18.11.2016:
  • farsi rilasciare dal venditore un’attestazione dei costi di costruzione del box
  • farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari che l’importo ricevuto per la vendita del box sia stato correttamente contabilizzato nella propria contabilità.
Queste semplificazioni sono veramente ben gradite in quanto hanno eliminato molti adempimenti forieri di incertezze per gli acquirenti di box pertinenziali.
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Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

Anche quest’anno chi vuol riqualificare energeticamente la propria casa potrà usufrire delle detrazioni fiscali del 65%
Un’occasione imperdibile per ridurre il consumo elettrico di un immobile e risparmiare sulla bolletta della luce. Ma il primo passo per riqualificare la propria abitazione è sicuramente la verifica del suo reale consumo, attraverso l’individuazione della classe energetica di appartenenza.
L’ultima legge di bilancio ha confermato la proroga delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2017. Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali è previsto un incremento dell’aliquota di detrazione al 70%.
La riqualificazione energetica di qualsiasi immobile inizia dalla scoperta del suo reale consumo energetico. Lo strumento che si occupa di misurare la temperatura energetica di una casa è il cosiddetto attestato di prestazione energetica, la cui normativa è stata sottoposta negli ultimi due anni a un restyling totale.
E’ importante tener presente che l’attestato – che indica la classe energetica di un immobile, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore) – deve essere obbligatoriamente allegato ai contratti di locazione e vendita di una casa, cosi come ai rispettivi annunci immobiliari. Vi ricordiamo tutto ciò che c’è da sapere sulla certificazione energetica di un’abitazione.